STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 5 febbraio 2020

 

 

OGGETTO: Autoliquidazione INAIL 2019/2020 al 17 febbraio.

 

 

Spettabile Azienda,

con nota del 13 gennaio, l’Inail ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2019/2020, rimandando per maggiori approfondimenti alla Guida all’autoliquidazione 2019/2020 pubblicata sul proprio sito. I termini del corrente anno sono:

- per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata, nonché dei contributi associativi, la scadenza è il 17 febbraio 2020;

- per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni, il termine è il 2 marzo 2020 esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I on line e Invio telematico Dichiarazione Salari, con numero di riferimento 902020 da indicare nel modello F24.

 

Il premio può essere pagato, anziché in unica soluzione, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso dello 0,93% sulla base del quale sono calcolati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:

 

Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

1

16 febbraio 2020

17 febbraio 2020

0

2

16 maggio 2020

18 maggio 2020

0,00226767

3

16 agosto 2020

20 agosto 2020

0,00461178

4

16 novembre 2020

16 novembre 2020

0,00695589

 

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2020 retribuzioni inferiori a quelle del 2019, devono inviare, entro il 17 febbraio 2020, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.

 

Per i titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni. Il modello delle Basi di calcolo è stato aggiornato, eliminando nella sezione Regolazione 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio. Sono, inoltre, disponibili per le PAT i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.

 

In sede di autoliquidazione si potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che di seguito si riportano in sintesi:

 

Imprese artigiane

La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2019 nella misura del 7,38%.

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017/2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019.

Nelle basi di calcolo la sussistenza dei requisiti è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2019 Agevolazioni” con il codice 127. L’applicazione della riduzione alla regolazione 2020 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 2 marzo 2020.

Assun zione di lavoratori over 50 e donne (L. 92/2012 art. 4 commi 8-11)

In relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dall’assunzione. Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2019/2020).

Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Cooperative agricole e consorzi operanti in zone montane

Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% e del 68% sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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